Il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, chiamato “Decreto Rilancio”, è stato convertito in legge e dal 19 luglio 2020 è in vigore.
Il Superbonus, ossia lo sgravio fiscale sugli interventi di sicurezza antisimica ed efficientamento energetico, che consente di detrarre il 110 per cento delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, è sicuramente tra le misure che stanno riscuotendo maggiore successo
Cosa si intende per detrazione del 110%?
Se ad esempio un intervento di riqualificazione energetica complessivamente è costato 70.00 euro lo Stato, in 5 quote annuali di pari importo, rimborserà 77.000 euro, a partire dall’anno in cui la spesa è stata sostenuta.
Ora che il dl è diventato legge ci sono importanti novità, guardiamole insieme.
Per quali immobili è previsto il Superbonus?
Mentre prima la concessione dei superbonus era prevista esclusivamente per i lavori riguardanti il solo immobile “abitazione principale”, con la conversione in legge il superbonus è stato esteso anche: alle seconde case, alle unità “plurifamiliari” (es. le villette a schiera), e sono stati confermati i condomìni.
Il Superbonus è stato esteso inoltre alle demolizioni e ricostruzioni con stessa volumetria.
Quali sono le linee di intervento comprese nel Superbonus?
L'incentivo continua a basarsi su tre linee di intervento “trainanti”:
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cappotto termico,
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sostituzione di impianti di climatizzazione invernale nei condomìni,
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sostituzione della stessa tipologia di impianti nelle abitazioni unifamiliari.
In abbinamento a queste tipologie di intervento “trainanti” altre tipologie di intervento possono entrare a far parte della detrazione del 110%:
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il rifacimento “facciate”
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l’installazione di schermature solari
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la sostituzione di infissi
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l’installazione di impianti solari fotovoltaici
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infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici
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tutti gli interventi di efficientamento energetico attualmente agevolabili in base all'articolo 14 del Dl 63 del 2013
E se gli interventi “trainanti” non sono possibili?
Ci sono dei casi in cui gli interventi previsti dalla legge come “trainanti” non sono realizzabili - ad esempio nel caso di vincoli da parte dal Codice dei beni culturali e del paesaggio oppure perché tali interventi risultano in contrasto con i regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali - la legge prevede comunque che le detrazioni per il risparmio energetico possano beneficiare dell'aliquota al 110 per cento (anche se i relativi interventi non sono eseguiti in concomitanza con uno dei tre interventi-cardine).
Anche il sisma-bonus al 110%
è stata introdotta anche per gli interventi di miglioramento sismico, realizzati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, una detrazione pari al 110 per cento delle spese sostenute.
Chi sono i beneficiari?
Gli interventi che possono beneficiare delle detrazioni del 110% possono essere realizzati da:
- condomìni
- persone fisiche (in questo caso per lavori effettuati su un massimo di due unità immobiliari)
- istituti autonomi case popolari e enti aventi le stesse finalità sociali
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili posseduti o assegnati ai soci
- ONLUS, ODV, APS
- associazioni e attività sportive dilettantistiche limitatamente ai lavori effettuate sugli immobili adibiti a spogliatoio.
A seconda della tipologia di immobile oggetto dell’intervento l’ammontare della spesa massima agevolabile cambia.
Sono esclusi interventi su immobili di lusso, categoria catastale A1, A8 e A9
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